1) – Viene costituito ai sensi per gli effetti dell’art. 2602 c.c. e seguenti, un Consorzio Volontario di imprese, con attività esterna e senza scopo di lucro denominato “Consorzio COFORMA”;

2) – La sede legale del Consorzio è nel Comune di Reggio Calabria, in via Zenodoro numero civico 4. La sede operativa per i rapporti con terzi sarà individuata dal Consiglio Direttivo. Per esigenze organizzative il Consiglio Direttivo potrà istituire o sopprimere sedi operative, filiali e uffici con l’osservanza del disposto dell’articolo 2612 C.C.;

3) – La durata del Consorzio è fissata in anni 35 (trentacinque ) dalla data odierna e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell’Assemblea dei consorziati;

4) – Il Consorzio si propone di coordinare l’attività delle imprese consorziate e di migliorarne la capacità produttiva e l’efficienza fungendo da organismo di servizio. Inoltre si propone di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle aziende associate.
Il Consorzio ha per oggetto le seguenti attività:
– attività formativa per il tramite del supporto specialistico dei singoli consorziati da svolgere sia per conto di imprese private che di organismi pubblici, sia con azioni dirette finalizzate a qualificazione, riqualificazione o specializzazione nell’ambito di piani programmati di formazione professionale; formazione continua in sanità;
– promozione di ogni forma dei consorziati, compreso il reperimento di finanziamenti e tecnologie per i medesimi;
– sviluppo di ogni tipo di attività compresa quella commerciale e di rappresentanza sia a proprio favore che a favore dei consorziati;
– realizzazione di studi di mercato, oltre la verifica di progetti di fattibilità in relazione alle singole attività dei consorziati ed a favore di quest’ultimi;
– l’offerta di consulenza globale intesa quale espressione dell’insieme delle singole specializzazioni dei consorziati, rivolta ad imprese private e ad organismi pubblici;
– costituzione di altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo degli aspetti formativi e o imprenditoriali dei consorziati e dello stesso consorzio.
– centro creazione d’impresa start-up;
– programmazione e progettazione degli interventi formativi;
– progettazione piani di investimento a valere su fondi pubblici;
– certificazioni di qualità ISO;
– consulenza / assistenza legale;
– gestione dei processi burocratici e burocratico economico da e verso le Pubbliche Amministrazioni;
– centro di orientamento professionale;
– attività delegate dai consorziati previste nell’oggetto sociale del delegante;
– organizzazione e realizzazione di convegni manifestazioni e eventi fieristici;
– erogazione dei servizi per il lavoro quali (presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa)”;
– accompagnamento al lavoro;
– orientamento specialistico o di secondo livello.
Il Consorzio è investito del mandato di compiere, per conto delle singole unità consorziate, tutti gli atti, le procedure, le stipule e quanto necessario per gli scopi consortili. I singoli consorziati risponderanno personalmente delle obbligazioni assunte da ciascuno di essi e non per quelle assunte dal Consorzio per attività che non prevedano la loro partecipazione. Le obbligazioni assunte dai consorziati che causano danni e/o perdite all’attività del consorzio costituiscono una causa di esclusione dal consorzio dei consorziati.
Il Consorzio non ha scopi di lucro, eventuali utili potranno essere reinvestiti in beni strumentali per il raggiungimento dello scopo consortile mentre le perdite per le attività svolte dalla società consorziate saranno esclusivamente a loro carico delle stesse prescindendo dalla quota consortile.

5) Il numero dei consorziati è illimitato. Chi desidera diventare socio del Consorzio deve presentare domanda al Consorzio stesso specificando:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del legale rappresentante;
b) l’attività svolta in relazione ai requisiti prescritti nell’articolo precedente;
Le persone giuridiche devono specificare – oltre alle indicazioni dei punti a) e b);
– la ragione sociale, sede, il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del legale rappresentante.
E allegando obbligatoriamente:
– Numero cinque lettere di referenza redatte da aziende consorziate non appartenenti ad uno stesso gruppo o tra loro stesse controllate ovvero Numero Una lettera di referenza redatta da un consorziato promotore/fondatore.
– Autocertificazione Casellario Giudiziale e Carichi pendenti.
Sull’accoglimento della domanda decide inderogabilmente il Consiglio direttivo con piena facoltà di rigettare anche istanze che siano complete e che superino la fase istruttoria di presentazione.

I CONSORZIATI
6) – L’eventuale consorziato persona giuridica che per motivi esterni al Consorzio modificasse il proprio Amministratore unico o delegato deve segnalare tale variazione al Consorzio, in tale eventualità il Consiglio Direttivo potrà verificare il mantenimento dei requisiti di ammissione che saranno valutati in base a quanto previsto all’art. 5 del presente statuto.

7) – Oltre che nei casi previsti per legge può recedere il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al Consiglio direttivo constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge del presente statuto legittimano il recesso, tali motivi potranno essere sottoposti per conoscenza dell’Assemblea.
Di norma si ritiene che i soci consortili possano recedere dal Consorzio in qualsiasi momento previa segnalazione a mezzo lettera raccomandata. Il recesso del rapporto si intende esecutivo a 6 (sei) mesi dalla data di spedizione di tale lettera.

8) – Oltre che nei casi previsti per legge può dal Consiglio direttivo essere escluso il socio:
a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che ha perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;
b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente il Consorzio;
c) che senza giustificato motivo, declina per n° 5 (cinque) volte consecutive il conferimento di incarichi e commesse o si rifiuta di partecipare a raggruppamenti tra consorziati o con terzi estranei per l’assunzione degli incarichi;
d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati e le dichiarazioni legalmente prese dagli organi competenti;
e) che si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso il Consorzio;
f) che svolge attività contrastante con gli scopi consortili o in occorrenza con gli stessi;
g) che è soggetto a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e amministrazione giudiziaria e di liquidazione coatta.
Nei casi d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata o tramite PEC, all’adempimento e l’esclusione potrà avere luogo se l’inadempienza è protratta per 15 (quindici) giorni da tale data.


9) – Nel caso di decesso di uno dei soci, imprenditore individuale, il Consorzio potrà continuare con gli eredi o i legatari della di lui quota consortile, purchè essi abbiano i requisiti per l’ammissione.
Essi, entro 3 (Tre) mesi dal decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio.

10) – I soci receduti o esclusi rispondono, fino ad estinzione, di tutte le obbligazioni contratte dal Consorzio nel periodo in cui il socio receduto o escluso era socio.
Le quote già versate dal de cuius non potranno essere restituite.


FONDO CONSORTILE
11) – Il fondo consortile è costituito:
a) dalla quota associativa di ciascun consorziato fondatore pari ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) per un totale di Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero);
b) dagli incrementi patrimoniali derivanti dalla gestione del fondo consortile;
c) dalle riserve formate con la parte degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente stabilite con deliberazione dell’assemblea dei consorziati;
d) da eventuali riserve straordinarie.
Il fondo consortile è destinato a costituire la dotazione del Consorzio per l’assunzione delle obbligazioni verso i terzi e per gli investimenti destinati al raggiungimento dello scopo consortile; è costituito a copertura dei costi di gestione di particolari rischi o in previsione di futuri oneri.
Tutti gli associati sono tenuti a versare al “CONSORZIO COFORMA” al momento della loro ammissione un contributo determinato sulla base dei servizi richiesti di cui alla Tabella N.1 allegata al presente Statuto, tale contributo potrà essere variato con delibera del Consiglio Direttivo, la variazione avrà effetto per il consorziato allo scadere naturale dei tre anni successivi all’ingresso del consorziato ovvero tre anni successivi al rinnovo della quota scelta e prevista dalla Tabella N. 1.
I contributi di cui alla Tabella N.1 confluiranno nel conto di gestione e funzionamento, e tutti gli associati sono tenuti a versare annualmente un contributo associativo determinato sempre sulla base dei servizi richiesti di cui alla Tabella N.1. allegata al presente Statuto.
Il contributo è strettamente proporzionale ai servizi scelti dal singolo socio.

12) – Ciascun consorziato, nell’esecuzione dei lavori affidati, deve conformarsi all’azione di coordinamento di “Consorzio COFORMA” e rispettare scrupolosamente le disposizioni impartite dallo stesso nonché gli obblighi da questo assunti nei confronti dei committenti.
Per i lavori appaltati o in corso di trattativa, i soci sono obbligati ad intrattenere rapporti con i committenti esclusivamente per il tramite di “Consorzio COFORMA”.

ORGANI DEL CONSORZIO
13) – Sono organi del Consorzio:
1) il Presidente;
2) il Vice-Presidente
2) il Consiglio direttivo;
3) l’Assemblea;

14) – Il Presidente del Consorzio viene nominato dal Consiglio Direttivo esclusivamente con metodo di maggioranza e dovrà essere individuato tra i membri dello stesso consiglio ovvero con nomina di soggetto esterno nominato con uguali modalità. Il consigliere nominato presidente potrà svolgere entrambi i ruoli di presidente e consigliere e avrà diritto ad un solo voto in seno al consiglio direttivo. La Carica di presidente avrà durata pari a Cinque anni ed è rileggibile e rappresenta il Consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi. Il Presidente potrà essere sollevato dall’incarico esclusivamente dal consiglio direttivo con metodo di maggioranza. Il presidente eletto esterno non potrà partecipare alla votazione del consiglio direttivo volta a rieleggerlo o sollevarlo dall’incarico. L’effetto del provvedimento sarà immediato e solleva il consorzio da qualsiasi pretesa risarcitoria.

15) – Il Vice-Presidente è nominato con attribuzione di carica diretta dal Presidente e avrà per delegati i poteri di rappresentanza ed i poteri di ordinaria gestione e quant’altro il Consiglio direttivo riterrà opportuno conferirgli. In assenza della nomina del vice presidente i poteri di tale carica ssono affidati in ordine al Secondo Consigliere e in assenza di quest’ultimo al Terzo Consigliere.

16) – Il Consiglio direttivo è formato dai Consiglieri nominati dalle aziende promotrici del Consorzio e dal Consigliere nominato dall’assemblea dei Consorziati ed avrà una durata in carica pari a sei anni e sarà composto da n.3 (tre) membri rieleggibili denominati: PRIMO Consigliere (Nomina esclusiva del consorziato promotore C.I.S.E.F. s.a.s.), SECONDO Consigliere (Nomina esclusiva del consorziato promotore ZETA GROUP srl) TERZO Consigliere (Nomina esclusiva dell’Assemblea dei Consorziati), i consiglieri eletti potranno essere sollevati dall’incarico esclusivamente dalle rispettive parti nominanti con preavviso di mesi due ed è esclusa per gli stessi qualsiasi pretesa o rivalsa nei confronti del nominante. E’ regola imprescindibile che la nomina del PRIMO Consigliere e del SECONDO Consigliere è esclusiva prerogativa dei soci promotori e il TERZO Consigliere è esclusiva prerogativa dall’assemblea dei consorziati che dovrà individuare il candidato esclusivamente nella persona del legale rappresentante di una delle imprese consorziate. Nel caso in cui dovesse mancare la presenza del 51% (cinquantuno per cento) delle imprese consorziate durante l’assemblea la nomina del TERZO Consigliere è effettuata con criterio di maggioranza dal consiglio direttivo in carica. Il consiglio direttivo potrà ammettere a soci tutte le persone giuridiche aventi i requisiti indicati nell’art. 5 (cinque) che si impegnino a versare almeno un contributo determinato sulla base dei servizi richiesti di cui alla Tabella N.1 allegata al presente Statuto per un periodo di Tre (3) anni e ad assolvere a tutti gli obblighi ed adempimenti previsti da presente Statuto e dal regolamento interno. Il Consiglio direttivo deciderà insindacabilmente a maggioranza l’ammissione di eventuali soci; a tal fine potrà richiedere ulteriori informazioni ed i documenti necessari.
Il Consiglio direttivo è composto da 3 ( tre) membri. Il Consiglio delibera validamente a maggioranza semplice. Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale in un apposito registro tenuto dal Presidente.

17) – Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione e l’amministrazione sia ordinaria sia straordinaria del Consorzio
In particolare in via del tutto esemplificativa:
a) assume i dipendenti del Consorzio, determina il loro compenso e tutte le norme e modalità che devono da questi essere osservate nell’adempimento delle mansioni loro affidate;
b) istruisce le domande dirette e di consorziati al fine di ottenere incarichi e commesse;
c) provvede alla gestione del patrimonio sociale, del fondo consortile e del fondo di funzionamento;
d) determina al principio di ogni anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno le condizioni di gestione;
e) vigila per l’esatto adempimento della obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio da parte dei singoli consorziati;
f) delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto e all’atto costitutivo.
g) approva o rigetta i suggerimenti sulle modifiche dello statuto proposte dall’assemblea dei consorziati al consiglio direttivo.
h) Approva la situazione patrimoniale ex art.2615 bis cod.civ.
i) nomina procuratori in genere, fissandone ruoli e poteri.
l) cura la redazione e la presentazione del bilancio d’esercizio da depositare presso gli organi competenti ex art.2615 bis cod.civ.
m) determina la misura del contributo annuale di funzionamento
n) delibera sull’ammissione dei nuovi consorziati.
o) delibera sull’esclusione dei consorziati.
p) nomina in caso di scioglimento del consorzio uno o più liquidatori
q) approva o rigetta i suggerimenti per il raggiungimento degli scopi consortili proposti dall’assemblea al consiglio direttivo
r) adempie a tutte le atre funzioni attribuitegli dal presente contratto.

18) – L’Assemblea dei consorziati è composta da tutti i titolari della imprese consorziate i quali possono farsi rappresentare da un altro consorziato con delega scritta; viene previsto un limite di una (1) delega ciascuno.
Il diritto di voto è in base a quanto previsto al successivo Articolo 21, comma 2.
L’assemblea potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano.
L’Assemblea è convocata con avviso pubblicato con preavviso di 10 (dieci) giorni sul sito internet del Consorzio www.coforma.it e con avviso esposto presso la bacheca avvisi predisposta all’interno dei locali del consorzio. Delle deliberazioni dell’Assemblea è redatto verbale a cura del Presidente o del direttore generale e dal segretario all’uopo nominato dagli stessi.
I verbali sono conservati presso apposito registro.

19 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI può:
a) nominare il Terzo membro del Consiglio Direttivo esclusivamente con metodo di maggioranza, da individuare unicamente nella persona del legale rappresentante di una impresa consorziata, nel caso in cui dovesse mancare la presenza del 51% (cinquantuno percento) dei votanti aventi diritto sarà compito del consiglio direttivo nominare con criterio di maggioranza dei membri del consiglio direttivo il Terzo consigliere tra quelli presenti alla seduta e suggeriti a maggioranza dai partecipanti all’assemblea.;
d) suggerire direttive al Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi consortili;
e) suggerire direttive al Consiglio Direttivo sulle modifiche dello Statuto;
f) riunirsi in seduta ordinaria con cadenza annuale.

20) – Il Consorzio è costituito da Consorziati Fondatori e Consorziati Aderenti. I primi sono coloro che hanno partecipato alla costituzione del Consorzio e coloro ai quali il Comitato Direttivo entro il 31 dicembre 2015 ha attribuito tale qualifica all’unanimità; i Consorziati Aderenti sono quelli che hanno aderito all’iniziativa dopo la costituzione.

21) – Il valore nominale del voto da attribuire ai singoli consorziati sarà determinato esclusivamente con la formula di seguito riportata:
Consorziato Fondatore C.I.S.E.F. di Zumbo Domenico Carmelo & Co. S.a.s. 20% del Quorum, Consorziato Fondatore Zeta Group S.r.l. 20%del Quorum, Consorziati Aderenti:
(N° Dipendenti azienda/Numero dipendenti totali delle aziende aderenti * 100) / 60 * 100)
Il valore del voto di ogni singola azienda è comunicato alle aziende presenti prima di procedere alla seduta elettiva. Il Presidente coadiuvato da un segretario/a provvederà allo spoglio e alla conseguente proclamazione del risultato elettivo.

ESERCIZIO SOCIALE
22) – L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre 2015.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
23) – Il Consorzio si scioglie per deliberazione del Consiglio direttivo per le cause previste dalla legge.

24) – La liquidazione del Consorzio e del patrimonio è compiuta da un liquidatore nominato dal Consiglio Direttivo.
Il liquidatore nominato può compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e può vendere anche in blocco i beni che costituiscono il capitale, il fondo consortile, fare transazioni e compromessi.
Il liquidatore nominato rappresenta il Consorzio anche in giudizio.
Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, il liquidatore redige un rendiconto finale e ripartisce l’eventuale residuo attivo tra i consorziati in proporzione e sino alla quota a ciascuno assegnata.

25) – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le controversie che potranno insorgere (fatte eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero) tra la società e i soci, l’Organo amministrativo ed i liquidatori, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente atto e che possano formare oggetto di compromesso, saranno decise da un Collegio di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della C.C.I.A.A. competente, tra i quali verrà nominato un Presidente, la nomina del Presidente del Tribunale nel cui ha sede la società. Le parti preliminarmente dovranno esprimere il tentativo di conciliazione secondo il regolamento di conciliazione della C.C.I.A.A. suddetta con gli effetti di cui all’articolo 38 e seguenti Decreto Legislativo n. 5/2003.